Dopo anni di discussioni, il 25 ottobre scorso è stato approvato il Regolamento n. 1169, importante strumento normativo destinato a rivedere in maniera determinante le norme sull’etichettatura dei prodotti alimentari in Europa.
Tra i provvedimenti più importanti del regolamento si rileva l’obbligo di indicare in etichetta il Paese d’origine o il luogo di provenienza delle carni fresche, così come era stato fatto per quella bovina sulla scia della mucca pazza. Questa imposizione verrà estesa anche al suino, al pollame, all’agnello e alla capra. La Commissione europea valuterà inoltre entro cinque anni se estendere l’origine anche al latte e prodotti non trasformati o mono-ingrediente e ad alcuni ingredienti come il latte nei prodotti lattiero-caseari, la carne nella preparazione di altri cibi o altri, quando rappresentano più del 50% dell’alimento.
Sebbene il regolamento si presenti con uno spirito di riordino e di integrazione le novità sono diverse. Tra queste si annovera l’indicazione del contenuto energetico e le percentuali di grassi, grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale che dovranno essere riportate in una tabella comprensibile, insieme e nel medesimo campo visivo. Queste informazioni dovranno essere espresse per 100 g o per 100 ml e nel caso anche in porzioni, quando il prodotto è composto da più porzioni facilmente riconoscibili.
Sono altresì previste modalità più evidenti di segnalazione delle sostanze allergeniche - che saranno anche evidenziate nella lista degli ingredienti - per consentire al consumatore di individuarle più facilmente nei prodotti alimentari. Le informazioni sugli allergeni dovranno inoltre essere fornite anche per i cibi non imballati, ad esempio quelli venduti nei ristoranti o nelle mense. Non è consentito fornire sulle confezioni, informazioni fuorvianti per i consumatori, riguardo all’aspetto, alla descrizione e alla presentazione grafica, che d’ora in poi dovranno invece essere rese più comprensibili al consumatore finale.
Il Regolamento dispone altresì che gli alimenti simili, ma di fatto realizzati con ingredienti differenti (e meno pregiati) siano facilmente identificabili per chi acquista. La carne ottenuta dalla combinazione di più parti di carni, per esempio, dovrà essere descritta come “carne ricomposta”, così come per il pesce. Ulteriore obbligo scatta per la grandezza delle indicazioni in etichetta. Le diciture obbligatorie sulle etichette dovranno avere caratteri tipografici minimi non inferiori a 1,2 mm oppure 0,9 mm, se le confezioni presentano una superficie inferiore a 80 cm. Se la superficie della confezione è inferiore a 10 cm, l’etichetta potrà riportare solo le informazioni principali (denominazione di vendita, allergeni, peso netto, termine minimo di conservazione, etc.) disposte nella posizione più favorevole. Sarà inoltre obbligatorio inserire avvertenze sulla presenza di sostanze eccitanti come la caffeina in bevande o alimenti (escluso drink a base di tè o caffè) mentre non sarà più sufficiente scrivere "oli vegetali" ma bisognerà specificare se si tratta di olio di semi, di cocco o altro. E ancora: la data di scadenza degli alimenti dovrà essere presente anche sui prodotti confezionati singolarmente.
Il regolamento già pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea, entrerà in vigore dopo 20 giorni dalla pubblicazione ma prevede che agli Stati membri siano concessi dai 3 ai 5 anni di tempo per adeguare la legislazione nazionale.