14 luglio 2011

Incentivi per le rinnovabili



Il recente decreto legislativo n. 28/2011 sulla promozione dell’energia da fonti rinnovabili ha chiarito solo in parte i dubbi sulla cumulabilità tra gli incentivi alle rinnovabili e le detassazioni disposte dal D.L. n. 78/2009 (noto come “Tremonti-ter”) e dalla L. n. 388/2000 (nota come  “Tremonti ambiente”), poiché rimane ancora incerta la cumulabilità rispetto al conto energia.

Il citato D.Lgs. n. 28/2011 precisa, infatti, che il divieto generale di cumulo degli incentivi per le rinnovabili previsto dal comma 152 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, “non si applica nel caso di fruizione della detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature e di accesso a fondi di rotazione e fondi di garanzia” (cfr. articolo 26, comma 3).

Tale disposizione, pertanto, conferma la possibilità di cumulo dei certificati verdi con la detassazione disposta dalla cosiddetta agevolazione “Tremonti-ter”.

Per quanto riguarda il conto energia, invece, tale interpretazione non è applicabile, poiché le condizioni di cumulabilità di tale incentivo sono disciplinate dai decreti ministeriali specifici per il fotovoltaico (il DM 19/02/2007 in vigore fino a dicembre 2010, il DM 06/08/2010 valido da gennaio a maggio 2011 e, per ultimo, il DM 05/05/2011 in vigore dallo scorso giugno).

L’analisi di tali decreti ministeriali non consente al momento una  interpretazione univoca rispetto alla possibilità di cumulo del conto energia con le detassazioni previste dalla cosiddetta “Tremonti – ambiente”.

La CNA ha inviato una richiesta ufficiale al Ministero dello Sviluppo Economico sollecitando l’importanza di un chiarimento urgente in merito; nei prossimi giorni la Confederazione dovrebbe pertanto ricevere una risposta ufficiale del Ministero.

Al momento si suggerisce alle imprese che hanno beneficiato o che intendono beneficiare del conto energia, di non usufruire della detassazione di cui alla Tremonti – ambiente e, nel caso in cui la posizione del Ministero fosse nel senso della possibilità di cumulo, effettuare la rettifica successivamente.
Tale situazione di incertezza determinatasi a ridosso degli imminenti versamenti fiscali comporta la necessità di procedere con cautela evitando ai predetti soggetti di usufruire in questa sede della detassazione di cui sopra nella determinazione delle imposte da versare. Solo successivamente si potrà, in caso di risposta favorevole dal Ministero dello Sviluppo Economico, riliquidare l’imposta effettivamente dovuta, recuperando il maggior importo versato mediante le procedure di compensazione di cui all’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, quale eccessivo versamento del saldo delle imposte sui redditi.
 


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