17 ottobre 2017

Cna Alimentare: nuovi adempimenti per le imprese, stabiliti dalle nuove norme sui MOCA



Il Regolamento Ue 1935/2004 stabilisce norme generali sui Moca, ossia sui materiali e gli oggetti, compresi quelli attivi e intelligenti allo stato di prodotti finiti, destinati a essere messi a contatto con prodotti alimentari. Sono classificati in un elenco: materiali e oggetti attivi e intelligenti, adesivi, ceramiche, turaccioli, gomme naturali, vetro, resine a scambio ionico, metalli e leghe, carta e cartone, materie plastiche, inchiostri da stampa, cellulosa rigenerata, siliconi, prodotti tessili, vernici e rivestimenti, cere e legno. Non si considerano invece Moca, i materiali e gli oggetti forniti come oggetti di antiquariato; quelli di ricopertura o di rivestimento, come i materiali che rivestono le croste dei formaggi, le preparazioni di carni o la frutta, che fanno parte dei prodotti alimentari e possono quindi essere consumati con i medesimi e gli impianti fissi pubblici o privati di approvvigionamento idrico.

La disciplina sui Moca ha come diretti interessati i produttori di macchinari, attrezzatura, imballaggi e qualunque altra cosa entri a contatto con il cibo. Tuttavia da queste disposizioni derivano obblighi importanti anche per chi produce, trasforma o commercializza alimenti, a qualunque livello di specializzazione.

Pertanto che si tratti di strumentazione, di confezioni, di piatti, bicchieri, posate, bottiglie, coltelli da lavoro, carta da incarto, pellicole di plastica, bicchieri e piatti di plastica, etichette a contatto con gli alimenti, scatole della pizza, imballaggi di varia natura e molto altro, è necessario che a monte vi sia la conformità alle norme produttive comunitarie previste dal Regolamento 1935/2004.

Il principio base è che i materiali, di cui sono fatti gli oggetti che andranno a contatto con gli alimenti, non devono trasmettere sostanze nocive, né modificare le caratteristiche organolettiche o contribuire al deterioramento degli alimenti.

Le aziende del settore agroindustriale hanno degli obblighi a riguardo. Il primo è quello di acquisire unicamente Moca conformi alle Gmp, corredati di etichette a norma e complete di Dichiarazione di conformità. Dichiarazione che deve essere conservata per ogni tipologia di imballaggio utilizzato. Poiché i Moca entreranno a contatto con l’alimento, devono essere anch’essi trattati e stoccati in ambienti salubri e nel rispetto delle norme igienico sanitarie e devono essere utilizzati secondo le condizioni indicate dal produttore.

Inoltre, considerato che i Moca entreranno nel circuito della rintracciabilità, al pari dei prodotti che andranno a comporre l’alimento finale, devono essere facilmente individuabili, così come lo deve essere la documentazione a corredo (etichetta, Dichiarazione di conformità ecc…).

La rintracciabilità dei materiali e degli oggetti è infatti obbligatoria in tutte le fasi della produzione, per facilitare il controllo, il ritiro dei prodotti difettosi, le informazioni ai consumatori e l'attribuzione della responsabilità.

I materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari devono essere accompagnati, nelle fasi diverse dalla vendita al consumatore finale, da una dichiarazione che attesti la conformità alle norme loro applicabili, rilasciata dal produttore. Considerata la sua finalità, deve accompagnare il materiale o l’oggetto, in ogni fase del suo percorso di vita. La Dichiarazione di conformità – questo il suo nome - è un’assunzione di responsabilità, appunto, da parte del soggetto che la emette, rispetto all’idoneità del Moca ai fini di un utilizzo a contatto con gli alimenti.

Normalmente ha una validità di 2 anni, ma in caso di cambiamenti significativi in sede di produzione, che possano determinare variazioni di migrazione oppure in presenza di nuovi elementi o di evoluzioni della legislazione attinente, la dichiarazione di conformità dovrà essere tempestivamente aggiornata.

Nella filiera del Moca, il produttore emette la prima Dichiarazione di conformità, il trasformatore o assemblatore, se presente, la conserva e ne emette una propria, al pari dell’importatore o del distributore (anche questi, se presenti). L’utilizzatore invece, che normalmente è l’impresa agroalimentare o un’impresa commerciale che effettua solo la vendita, semplicemente conserva la dichiarazione del fornitore.

La Dichiarazione di conformità deve contenere degli elementi minimi, per essere considerata tale. Innanzitutto è necessario un riferimento esplicito di rispetto della normativa (sia orizzontale, del Reg. Ue 1935/2004, sia verticale e quindi relativa al materiale utilizzato nello specifico).

La CNA Alimentare è a disposizione per ulteriori informazioni


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