La CNA e' venuta a conoscenza del fatto che sono in atto controlli da parte della Guardia di Finanza sull’applicazione dell’ Art. 6 del Codice del consumo (adottato con D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206) in merito all’etichettatura in specifico sui prodotti di bigiotteria e gioielleria. Durante i controlli in una regione diversa dalla Sardegna infatti, sono stati effettuati due sequestri di prodotti non etichettati.
Ricordiamo che per la norma sopra citata, nota come codice del consumo, è obbligatoria l'etichettatura di tutti i prodotti posti in commercio.
Nello specifico si segnala che la regolazione del mercato avviene in un’ottica di tutela del consumatore e, dunque, della necessità, per quest’ultimo, di avere informazioni sempre più chiare e precise su ciò che acquista, la legittima pretesa di sicurezza e qualità dei prodotti. La norma stabilisce quali debbano essere le indicazioni minime e fondamentali riportate sui prodotti destinati al consumatore e messi in vendita sul territorio nazionale, fornendo tutte le informazioni utili per poter valutare e scegliere in maniera consapevole.
Questo comporta che debbano essere apposte in modo chiaramente visibile e leggibile sulle confezioni, sulle etichette o sulla documentazione illustrativa che accompagna il prodotto, almeno le indicazioni relative:
a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea;
c) al Paese di origine quando questo è situato fuori dall'Unione europea;
d) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;
e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.
Gli obblighi previsti dall'art. 6 del Codice del consumo scattano nel momento in cui il prodotto viene posto in vendita al consumatore e non nelle precedenti fasi di circolazione dello stesso.
L'assenza o la mancanza di chiarezza delle suddette indicazioni ne preclude la vendita; a chi abbia violato questi obblighi si applica una sanzione amministrativa, la cui misura viene calcolata facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto ed al numero delle unità poste in vendita. E’ bene precisare che l’ambito di applicazione dell’art. 6 è generale, il che significa che esso verrà applicato a tutte quelle tipologie di prodotti per i quali non sono previste apposite disposizioni normative nazionali o comunitarie, diversamente risultando applicabile solo in via sussidiaria e complementare.
La norma di cui all'art. 6 del Codice è pienamente efficace dal 23 ottobre 2005, data di entrata in vigore del Codice del consumo, con la sola eccezione dell'obbligo di indicazione del "made in"(punto c), la cui entrata in vigore è stata prorogata al 1° gennaio 2007 e comunque fino alla data di entrata in vigore del decreto di attuazione previsto all'art. 10 del Codice.
Come già sottolineato, l’art. 6 del Codice del Consumo ha portata generale, per garantire una “trasparenza” minima a favore dei consumatori. Questo significa che prevalgono, rispetto ad esso, ulteriori disposizioni più specifiche per categorie di prodotti. E’ utile esaminare quali siano le ultime innovazioni normative a livello nazionale, pur riconoscendo che le fonti normative e regolamentari sono ormai quasi tutte di pertinenza comunitaria e, in Italia, la competenza è condivisa tra Ministeri della Salute, delle Politiche agricole, dello Sviluppo economico e dell’Ambiente.
Le novità legislative per le singole categorie di prodotti:
Prodotti alimentari La Legge 204/2004 costituisce la base normativa per il recepimento degli obblighi di etichettatura dei prodotti agro-alimentari, estendendo l’obbligo di riportare sull’etichetta il luogo di origine o di provenienza, accanto a quello del luogo di confezionamento. Questa legge e’ stata voluta per favorire una scelta più consapevole per i consumatori e per prevenire la contraffazione dei cibi. Il decreto legislativo n. 114 dell'8 febbraio 2006 ha recepito le direttive comunitarie 2003/89, 2004/77, 2005/26 e 2005/63 in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari.
Le etichette dei prodotti alimentari saranno, così, più trasparenti al fine di tutelare i consumatori allergici o intolleranti o ipertesi. Il decreto legge n. 7 del 31 gennaio 2007, convertito in legge n. 40 del 2 aprile 2007 (c.d. Bersani bis) prevede l’obbligo di indicare la data di scadenza o del termine minimo di conservazione dei prodotti alimentari sulla confezione in uno spazio di facile individuazione da parte del consumatore, leggibile in modo chiaro e scritto in modo indelebile (art. 4). Le industrie alimentari avranno 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto per modificare le confezioni dei prodotti, mentre i prodotti già immessi sul mercato possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte.
Il 25 ottobre 2011 è stato inoltre emanato il REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo.
CNA Alimentare e CNA Artistico e Tradizionale sono a disposizione per maggiori chiarimenti e informazioni.