20 luglio 2012

Decreto liberalizzazioni



Da qualche giorno è in rete il decreto interministeriale applicativo dell'art. 62 del cosiddetto Decreto Liberalizzazioni. E' altresì disponibile all'indirizzo: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5250, l'allegato con l'elenco delle pratiche commerciali scorrette.
L’articolo 62 della legge 27/2012  introduce obblighi e divieti per tutti gli operatori del settore agroalimentare ed è destinato a modificare profondamente le relazioni economiche tra operatori del primario, della trasformazione e della commercializzazione.
Le finalità che hanno ispirato il Governo sono certamente nobili. Lo scopo è infatti quello di riequilibrare i rapporti tra operatori della filiera alimentare, sino al consumatore soprattutto limitando ciò che viene comunemente definito lo strapotere della Grande Distribuzione Organizzata.
Questo articolo di legge ha l’ambizioso obiettivo di porre fine a tutte quelle pratiche scorrette e dannose di cui le imprese più piccole del settore agroalimentare negli ultimi decenni sono state vittime.
Tuttavia i divieti e gli obblighi introdotti dalla norma varranno per tutti gli operatori del settore, senza distinzioni di sorta.
La prima regola introdotta è quella del contratto scritto. Dal 24 ottobre prossimo, momento in cui la legge diventerà operativa infatti, tutti i contratti dovranno essere stipulati in forma scritta e indicare - a pena di nullità - la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, oltre al prezzo, le modalità di consegna e di pagamento. 
Il decreto attuativo della norma prevede comunque che siano ammessi contratti quadro o altre forme contrattuali ampie, che comprendano degli accordi commerciali per la cessione di merci in un certo lasso di tempo. 
In ogni caso i contratti dovranno essere ispirati a principi di trasparenza, correttezza e proporzionalità, ma soprattutto reciproca corrispettività delle prestazioni con riferimento ai beni forniti.
Il problema principale (o l'opportunità , a seconda del modo di vedere le cose) si ravvisa nei tempi di pagamento. Questi infatti dovranno obbligatoriamente avere luogo entro 30 giorni per i cibi deteriorabili e 60 giorni per tutte le altre merci, laddove per deteriorabile si intende tutto ciò che ha un termine di scadenza non superiore a 60 giorni e alcune altre tipologie di prodotto come il latte o alcuni cibi a base di carne.
Su questa, come sulle altre regole le cui sanzioni arrivano nei casi più gravi anche a 500.000 €, vigilerà l’Autorità Garante per la Concorrenza con il supporto della Guardia di Finanza.
Il dubbio che certe azioni commerciali scorrette possano essere effettivamente arginate è forte. Vi è tuttavia un dato di fatto: gli adempimenti burocratici a carico delle imprese si moltiplicheranno, rendendo farraginosi anche rapporti che per loro natura dovrebbero essere celeri e snelli.
La Cna Alimentare è a disposizione per ulteriori precisazioni e chiarimenti.


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